, postulando, già in via cautelare e inaudita parte, la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, l'integrale annullamento della decisione impugnata. P. Il 25 aprile 2013 lo scrivente presidente ha respinto la richiesta di concedere l’effetto sospensivo già in via cautelare e inaudita parte. Q. Con osservazioni 30 aprile 2013, sia l'Autorità di protezione che CO 2 hanno chiesto la reiezione dei gravami sia in relazione all'effetto sospensivo che nel merito. CO 2 ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, asserendo di aver già formulato analoga richiesta davanti all'Autorità di protezione.