chiedendo, già in via cautelare e inaudita parte, la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, l'integrale annullamento della decisione impugnata. Ha in particolare invocato la violazione del diritto di essere sentita, chiedendo il ripristino del precedente diritto di visita. Ha infine contestato il mandato di valutazione della situazione famigliare del minore all’UFaM. Con gravame 24 aprile 2013, RE 1 ha pure impugnato la decisione 23 aprile 2013 (di cui al consid. M), postulando, già in via cautelare e inaudita parte, la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, l'integrale annullamento della decisione impugnata.