{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-125_2013-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115160&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ccfce131ffa0d8149d2b10274c72f96b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:52", "Checksum": "ab31e8c912fe4f599bffe584514f4ad9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125\nRegesto:\nProtezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti\n\n\nPer quanto qui concerne, l'Autorità di protezione, modificando le modalità di esecuzione dei diritti di visita paterni, ha ritenuto sufficientemente “indagate le capacità genitoriali del padre” trattandosi “di decidere unicamente sul regime dei diritti di visita”. La reclamante contesta la violazione del diritto di essere sentita, non avendo avuto la possibilità di consultare la perizia sulle capacità genitoriali di CO 2 e neppure di esprimersi in merito ad essa. A ragione.\nIn effetti risulta dagli atti che RE 1 ha avuto conoscenza unicamente delle conclusioni del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2 (cfr. verbale di udienza CTR del 16.02.2012, in relazione con il punto VI del rapporto peritale, da pag. 11 in basso a pag. 12 verso il mezzo). L'Autorità di protezione, limitandosi ad un accenno lapidario alle indagini sulle capacità genitoriali di CO 2, a suo dire eseguite “a sufficienza”, ignora le legittime richieste della madre di PI 1 – fatte valere la prima volta in data 10 aprile 2012 – di avere accesso alle altre risultanze della perizia. In particolare non spende neppure una parola sulla valutazione che l'ha indotta a sottacere alla madre l'intero contenuto delle pagine da 1 a 11 verso il basso del referto. Ben difficilmente si può ritenere che tutti i contenuti omessi costituiscano dati privati sensibili o soggetti a privilegio terapeutico. Pur trattandosi di decidere sul regime dei diritti di visita, non parrebbe esservi motivo per non portare, in particolare, a conoscenza della madre – cui compete comunque un importante ruolo educativo di PI 1 – di quanto emerge dalla discussione peritale di cui al punto V del rapporto peritale (da pag. 9 verso il mezzo a pag. 11 verso il basso, in particolare pag. 10). Del resto, il riferimento ad un generico “diritto al riserbo del signor CO 2” (cfr. decisione 23 aprile 2013, di cui si dirà sotto, consid. 8) non risulta sufficiente per giustificare una censura quasi integrale del rapporto peritale.\nAnche in relazione a ciò, il reclamo va di conseguenza accolto.\n5. La reclamante si aggrava pure avverso il mandato affidato all'UFaM di eseguire una valutazione della situazione famigliare del minore (dispositivi n. 3., 3.1.). Anche in tal caso l'Autorità di protezione sarebbe, a suo dire, tra l'altro, incorsa in una violazione del diritto di essere sentita. A torto.\n5.1. Per l’art. 446 cpv. 1 e 2 CC l’Autorità di protezione raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; essa può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158). Questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 5A_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1). Tale prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748).\n5.2. Nel caso concreto, il mandato all’UFaM costituisce senz’altro una decisione incidentale, che verte unicamente sulla raccolta delle prove (cfr. sentenza ICCA del 22 novembre 2005, inc.11.2005.149, cons. 2-4) e può essere avversato soltanto se arreca un danno non altrimenti riparabile, ciò che di fatto la reclamante non ha minimamente preteso. Solo dopo l’esecuzione del mandato e la consegna del relativo rapporto da parte dell’UFaM saranno o potranno essere adottate eventuali misure. Semmai sarà nel seguito della procedura che le parti avranno la possibilità di esprimersi al riguardo - direttamente presso l’Autorità regionale di protezione - e di contestare le conclusioni in esso contenute.\n5.3. Su questo punto il reclamo è quindi irricevibile.\n6. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza.\nII. Sul reclamo del 24 aprile 2013\n7. Nel secondo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione 23 aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione le ha fatto ordine – con la comminatoria dell'art. 292 CP – di rispettare in ogni suo punto il dispositivo della decisione 18 aprile 2013 dell'Autorità di protezione.\nConsiderato che l'ordine dell'Autorità di protezione era riferito al mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita, annullate con decisione odierna, il reclamo va accolto e la decisione impugnata va, di conseguenza, pure annullata.\nGli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza.\nIII. Sul reclamo del 23 maggio 2013\n8. Nel terzo reclamo, RE 1 sostiene nuovamente il non rispetto del diritto di essere sentita in relazione con la decisione dell'Autorità di protezione 23 aprile 2013 di cui al consid. N. Ne postula l'annullamento, reiterando la richiesta che sia ordinato all'Autorità di protezione di consentirle l'accesso integrale al già citato referto peritale 12 gennaio 2012 dell'SMP.\nLa decisione impugnata – per altro posteriore al giudizio sul merito emesso dall'Autorità di protezione il 18 marzo 2013 (cfr. consid. I e N) – è nuovamente di natura incidentale. È comunque superata dall'accoglimento del reclamo del 23 aprile 2013 (cfr. sopra consid. 4.2.).\nQuesto gravame va pertanto dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata dai ruoli senza prelievo di oneri processuali.\nIV. Sulla richiesta di assistenza giudiziaria di CO 2"}