{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-125_2013-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115160&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ccfce131ffa0d8149d2b10274c72f96b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:52", "Checksum": "ab31e8c912fe4f599bffe584514f4ad9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125\nRegesto:\nProtezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti\n\n\n3. Nel primo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione 18 aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione ha modificato le modalità per l'esercizio del diritto di visita tra CO 2 e il figlio PI 1, come pure il mandato di valutazione della situazione famigliare del minore all’UFaM.\n4. La reclamante contesta in primo luogo che la modifica delle modalità per l'esercizio del diritto di visita sarebbe avvenuta in violazione del diritto di essere sentita. Ciò con particolare riferimento al suo diritto di essere sentita personalmente e al mancato accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2.\n4.1. Il diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della protezione del minore e dell'adulto, il diritto della persona interessata di essere sentita personalmente (vale a dire oralmente) va oltre il diritto garantito dalla Costituzione federale, nella misura in cui l'art. 447 CC – applicabile anche in materia della regolamentazione del diritto di visita tra genitori e figli (per rimando dell'art. 314 cpv. CC) – prevede un obbligo generale dell'autorità di procedere a un'audizione personale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 5 e 7). Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).\nPer quanto qui concerne, l'Autorità di protezione non ha proceduto all'audizione personale di RE 1 prima di procedere alla riforma delle modalità per l'esercizio dei diritti di visita tra CO 2 ed il figlio PI 1. Secondo l'Autorità di protezione (risposta 30.04.2013 pag. 2 in alto), il fatto di essersi fatta rappresentare da un patrocinatore all'udienza dell'11 aprile 2013 e di “avere sollecitato un pronunciamento formale”, avrebbe garantito il corretto espletamento del diritto di essere sentita. A torto. Questa garanzia non è infatti adempiuta né da osservazioni scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel procedimento da parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 7; Messaggio del CF del 28.06.2008 sulla Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, pag. 6466).\nSecondo CO 2 (osservazioni 30.04.2013, pag. 3 in alto), non vi sarebbe stata una violazione del diritto di essere sentita, nella misura in cui RE 1, benchè convocata con larghissimo anticipo in data 26 febbraio 2013, non avrebbe ritenuto di partecipare personalmente. A torto. La convocazione in questione faceva infatti esplicito riferimento all'istanza 6 febbraio 2013 di RE 1, tendente alla revoca del curatore educativo – ritirata dall'istante in data 9 aprile 2013, quindi prima dell'udienza (cfr. lettera 09.04.2013 della MLaw S__________ M__________ all'ARP) – e alla richiesta 18 dicembre 2012 dei nonni paterni, postulante la concessione di diritti di visita anche a loro favore. La convocazione non faceva invece alcuna menzione ad una modifica dei diritti di visita tra papà e figlio, poi in realtà discussa all'udienza dell’11 febbraio 2013, che ha condotto alla decisione impugnata. Anche questa modalità di procedere configura una palese violazione del diritto di essere sentito.\nGià per questi motivi, nella misura in cui la reclamante chiede l'annullamento della nuova regolamentazione dei diritti di visita di cui ai dispositivi n. 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. e 2. della decisione 18 aprile 2013, il reclamo va accolto.\n4.2. Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo l'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249). Questo diritto non è tuttavia illimitato; può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati. Una restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta, rispettivamente per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico, segnatamente quando la divulgazione di dati medici arrischia di arrecare danno alla persona in questione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 11). Da un punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in atto mediante la consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i passaggi in questione sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto del documento; l'informazione deve in ogni caso essere data in modo tale che la persona interessata possa preservare efficacemente i suoi diritti (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 13)."}