{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-125_2013-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115160&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ccfce131ffa0d8149d2b10274c72f96b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:52", "Checksum": "ab31e8c912fe4f599bffe584514f4ad9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125\nRegesto:\nProtezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti\n\n\nH. Nel corso dell’udienza dell’11 aprile 2013 presso l’Autorità di protezione, presenti il curatore educativo, CO 2 e la patrocinatrice di RE 1, è stato fatto il punto sul diritto di visita tra padre e figlio ed è stato evidenziato che l'ultima visita risaliva a novembre 2012, dopo di che CO 2 non ha più avuto modo di incontrare PI 1. L'Autorità di protezione ha quindi proposto di riorganizzare l'assetto delle visite demandando al curatore educativo la sorveglianza senza dover far capo al Punto d'incontro. L'Autorità di protezione ha in particolare indicato che al curatore educativo veniva affidato il compito di accompagnare PI 1 dal domicilio della madre a quello del padre – e viceversa al termine degli incontri – e che il primo incontro si sarebbe svolto il 19 aprile dalle 16.00 alle 18.00. L'Autorità ha pure indicato che emergeva la necessità di indagare, attraverso un'inchiesta socio-ambientale, le condizioni in cui vive PI 1 e se occorresse predisporre eventuali misure di sostegno.\nCon scritto del medesimo giorno, la patrocinatrice contestava il nuovo assetto del diritto di visita tra padre e figlio, nonché la necessità di un'inchiesta socio-ambientale, chiedendo l'emanazione di una decisione formale, nel caso in cui il verbale dell'udienza “dovesse essere ritenuto quale decisione”.\nI. Con decisione 18 aprile 2013 (ris. N. 121), l'Autorità di protezione ha risolto che il diritto di visita tra CO 2 e il figlio PI 1 era riformato nel senso che esso andava esercitato sotto la sorveglianza del curatore educativo CURA 1 secondo le modalità indicate ai dispositivi n. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. e 1.6. Ha inoltre indicato le modalità per giustificare eventuali malattie del bimbo in occasione delle visite del padre (dispositivo n. 2). Ha per finire incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di esperire un'inchiesta sulla situazione familiare del minore e di esprimersi sulla necessità di eventuali misure di protezione (dispositivi n. 3. e 3.1.). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.\nL. Con lettera del 22 aprile 2013, CO 2 informava l’Autorità di protezione che il diritto di visita del 19 aprile 2013 era stato impedito dalla madre, resasi irreperibile al momento indicato, vanificando anche l’intervento della polizia, allertata dal curatore. Nello scritto il padre chiedeva di richiamare RE 1 al rispetto della decisione del 18 aprile 2013 dell’Autorità di protezione e impartendo la comminatoria dell’art. 292 CPS.\nM. A seguito di questo episodio, l’Autorità di protezione il 23 aprile 2013 ha emanato una nuova decisione in cui richiamava RE 1 a voler rispettare le decisioni dell’Autorità, con la comminatoria dell’art. 292 CPS (ris. n. 132).\nN. Pure il 23 aprile 2013, l'Autorità di protezione ha respinto un'istanza 19 aprile 2013 di RE 1 con la quale la medesima postulava nuovamente l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2.\nO. Con reclamo 23 aprile 2013, RE 1 si è aggravata alla Camera di protezione del Tribunale d'Appello avverso la decisione 18 aprile 2013 (di cui al consid. I), chiedendo, già in via cautelare e inaudita parte, la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, l'integrale annullamento della decisione impugnata. Ha in particolare invocato la violazione del diritto di essere sentita, chiedendo il ripristino del precedente diritto di visita. Ha infine contestato il mandato di valutazione della situazione famigliare del minore all’UFaM.\nCon gravame 24 aprile 2013, RE 1 ha pure impugnato la decisione 23 aprile 2013 (di cui al consid. M), postulando, già in via cautelare e inaudita parte, la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, l'integrale annullamento della decisione impugnata.\nP. Il 25 aprile 2013 lo scrivente presidente ha respinto la richiesta di concedere l’effetto sospensivo già in via cautelare e inaudita parte.\nQ. Con osservazioni 30 aprile 2013, sia l'Autorità di protezione che CO 2 hanno chiesto la reiezione dei gravami sia in relazione all'effetto sospensivo che nel merito. CO 2 ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, asserendo di aver già formulato analoga richiesta davanti all'Autorità di protezione.\nR. Con reclamo 23 maggio 2013, RE 1 ha impugnato la decisione 23 aprile 2013 (di cui al consid. N), con la quale l'Autorità di protezione le ha respinto nuovamente l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2. Detto reclamo non è stato oggetto d'intimazione.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n2. Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo oggetto (l'esercizio delle relazioni padre figlio). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica (art. 51 LPamm).\nI. Sul reclamo del 23 aprile 2013"}