{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-125_2013-05-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115160&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ccfce131ffa0d8149d2b10274c72f96b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:52", "Checksum": "ab31e8c912fe4f599bffe584514f4ad9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.05.2013 9.2013.125\nRegesto:\nProtezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nLeoni Romelli |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 patr. da: PR 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di visita tra CO 2 ed il figlio PI 1, l'incarico all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di esperire un'inchiesta sulla situazione familiare del minore e il richiamo a RE 1 al rispetto delle decisioni dell'Autorità di protezione |\ngiudicando sui reclami 23 aprile 2013, 24 aprile 2013 e 23 maggio 2013, presentati da RE 1 contro le decisioni 18 aprile 2012 (ris. n. 121) e rispettivamente 23 aprile 2013 (ris. n. 132) emesse dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il __________ 2011 dalla relazione tra RE 1 e CO 2; i genitori non sono coniugati e non convivono e il minore è affidato alle cure della madre a norma dell’art. 298 cpv. 1 CC. Già nel corso del mese di maggio 2011 la madre ha fatto appello alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), segnalando l'esistenza di problemi con il padre del bambino (lettera del 30 maggio 2011 RE 1 /CTR).\nCon decisione del 18 ottobre 2011, la Commissione tutoria ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) di esperire una valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2 ed esprimersi sulle modalità più opportune per l’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio; con l'accordo dell'Autorità tutoria, il mandato è poi stato esteso alla valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 (scritti 15.11.11 e 6.12.11 SMP/CTR).\nNella medesima decisione la Commissione tutoria ha stabilito un diritto di visita provvisorio settimanale, della durata di un’ora, in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (in seguito Punto d'Incontro). Avverso detto assetto provvisorio dei diritti di visita il 27 ottobre 2012 RE 1 ha interposto ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza).\nCon decisione 27 marzo 2012, la Commissione tutoria ha nominato CURA 1 quale curatore educativo a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, specificandone i compiti; ha inoltre confermato il diritto di visita di un’ora settimanale tra padre e figlio, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto di incontro.\nIl 18 giugno 2012 l'Autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso 27 ottobre 2011 di RE 1 essendo lo stesso divenuto “privo d'oggetto” con la regolamentazione dei diritti di visita messa in atto con la decisione 27 marzo 2012 della Commissione tutoria, non contestata.\nCon successiva decisione 11 settembre 2012 – a seguito di un'istanza 20 giugno 2012 di CO 2 – la Commissione tutoria ha esteso il diritto di visita del padre ad un'ora e mezza la settimana, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto d'incontro, con possibilità di uscite, accompagnate dal personale dell'Istituto.\nB. A seguito di una segnalazione del padre, il 25 ottobre 2012 l’Autorità tutoria ha richiamato RE 1 a voler garantire il puntuale e corretto svolgimento dei diritti di visita fissati dal calendario e a voler giustificare eventuali impedimenti per malattia del figlio con certificati medici, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CPS.\nC. Il 18 dicembre 2012, M__________ e R__________, nonni paterni di PI 1, hanno istato presso l’Autorità di protezione per la concessione dei diritti di visita con il nipotino per loro e per il figlio, offrendo la loro abitazione come luogo per l'espletamento del diritto di visita.\nD. Il 6 febbraio 2013 RE 1 ha inoltrato istanza all'Autorità di protezione per la revoca della curatela educativa nei confronti di PI 1.\nE. Con scritto 26 febbraio 2013, l'Autorità di protezione ha convocato RE 1 e CO 2 per il giorno 11 aprile 2013 “per discutere l’istanza 6 febbraio 2013 della madre e le richieste 18 dicembre 2012 dei nonni paterni”.\nF. In data 7 marzo 2013, questo presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto un ricorso 9 agosto 2012 avverso una decisione 2/6 agosto 2012 con la quale la Commissione tutoria aveva negato a RE 1 l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2. La reiezione del ricorso era dovuta al fatto che si era in presenza di una decisione incidentale ordinatoria impugnabile solo in caso di rischio di danno irreparabile, che “in casu” non era dimostrato.\nG. Il 9 aprile 2013 RE 1 ha ritirato l’istanza del 6 febbraio 2013 e ha comunicato all’Autorità di protezione che, a causa di un nuovo lavoro, iniziato l’8 aprile 2013, non avrebbe presenziato all’udienza dell’11 aprile 2013."}