CPC Comm, Trezzini, art. 119, pag. 481 e rinvii]. In assenza di una documentazione che comprovi l’indigenza del richiedente, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va quindi respinta, non potendo questo giudice accertare la situazione economica del richiedente. 8. Anche CO 2 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nel suo caso, i presupposti per la concessione del beneficio risultano invece adempiuti e la domanda va di conseguenza accolta. 9. Tasse e spese di guistizia seguono la soccombenza. Viste le circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal loro prelievo.