Tuttavia, la semplice produzione in questa sede di alcune “fatture per provvigioni emesse da novembre 2012 ad oggi” non dimostra ancora che egli non svolga in Italia un’attività lucrativa. D’altra parte, ancora non è dimostrato che a mantenerlo siano i famigliari [la giurisprudenza impone al richiedente di produrre i documenti giustificativi che comprovino gli aiuti ricevuti dai suoi famigliari e amici, nonché il loro ammontare (ad es. estratti bancari), cfr. CPC Comm, Trezzini, art. 119, pag. 481 e rinvii].