Delle provvigioni richieste, RE 1 ha trasmesso una copia. Il fatto che il gratuito patrocinio sia stato concesso in prima istanza non significa che debba automaticamente esserlo anche in secondo grado. Agli atti risulta la documentazione prodotta un anno fa, dalla quale emerge che RE 1 era al beneficio dell’assistenza pubblica, ragion per cui l’autorità di prime cure aveva concesso l’assistenza giudiziaria. Tuttavia, la semplice produzione in questa sede di alcune “fatture per provvigioni emesse da novembre 2012 ad oggi” non dimostra ancora che egli non svolga in Italia un’attività lucrativa.