Viste le considerazioni di cui sopra e l’esito del reclamo, un esame in tal senso non farebbe altro che ritardare l’evasione della procedura, ciò che non può essere considerato nell’interesse di PI 1. 7. Giusta l’art. 117 CPC applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto di mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Il reclamante ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A sostegno della sua richiesta ha sostenuto di non svolgere alcuna attività lucrativa e di vivere in Italia presso i suoi parenti, che provvedono al suo fabbisogno.