La suddetta autorità aveva poi ricordato che, “anche se PI 1 avesse detto di non voler vedere il padre, il suo parere, che deve certo essere considerato, non è decisivo, occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore o se l’esercizio dei diritti di visita incide negativamente sul suo bene (DTF 127 III 298)”. Infine, l’autorità aveva ritenuto che, dalle verifiche svolte in prima istanza, non emergeva “in alcun modo la necessità di una sospensione totale delle relazioni personali, semmai l’importanza di seguire in generale la situazione, questo sia in rapporto alla mamma che al papà (rapporto psicologico 27 aprile