Rimprovera, tra le altre cose, all’Autorità di protezione di non adottare “provvedimenti coercitivi per assicurare le fondamentali relazioni tra padre e figlio”, rendendosi così responsabile di aver permesso alla madre di plagiare PI 1. Chiede quindi un ripristino dei diritti di visita ogni due fine settimana, con l'ordine – impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP – che essi si tengano dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 20.00. Inoltre, al considerando 8 del reclamo, chiede che sia ordinata “d’ufficio” una verifica che attesti la sindrome di alienazione parentale.