In base all’art. 274 cpv. 2 CCS, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La sospensione completa del diritto di visita deve restare l’ultima ratio (Meier/Stet-tler, op. cit., n. 726). Sebbene il testo dell’art. 274 cpv. 2 CC lasci credere che esistano quattro ipotesi nelle quali il diritto alle relazioni personali può essere rifiutato o ritirato, in realtà bisogna ammettere che ciò può essere richiesto solo se il bene del figlio è messo in pericolo: