Contro la suddetta decisione RE 1 è insorto con reclamo 18 aprile 2013, sostenendo che il figlio sarebbe vittima di sindrome di alienazione parentale ad opera della madre. Egli chiede l’annullamento della decisione e il ripristino dei diritti di visita ogni due fine settimana dalle 9.00 del sabato alle 20.00 della domenica, con la comminatoria dell’art. 292 CP e una multa disciplinare di fr. 1'000.00 ogni mancato rispetto nell'adempimento dell’ordine, RE 1 postula, inoltre, di poter chiedere l’ausilio delle forze dell’ordine. Contestualmente, il reclamante ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.