{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-123_2013-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115926&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fec1945b6fe2e0f04d7ff5258cfdc956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritti di visita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:05", "Checksum": "44fec3b26a72882671c17ff0b2835501", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123\nRegesto:\nDiritti di visita\n\n\nIl fatto che il gratuito patrocinio sia stato concesso in prima istanza non significa che debba automaticamente esserlo anche in secondo grado. Agli atti risulta la documentazione prodotta un anno fa, dalla quale emerge che RE 1 era al beneficio dell’assistenza pubblica, ragion per cui l’autorità di prime cure aveva concesso l’assistenza giudiziaria. Tuttavia, la semplice produzione in questa sede di alcune “fatture per provvigioni emesse da novembre 2012 ad oggi” non dimostra ancora che egli non svolga in Italia un’attività lucrativa. D’altra parte, ancora non è dimostrato che a mantenerlo siano i famigliari [la giurisprudenza impone al richiedente di produrre i documenti giustificativi che comprovino gli aiuti ricevuti dai suoi famigliari e amici, nonché il loro ammontare (ad es. estratti bancari), cfr. CPC Comm, Trezzini, art. 119, pag. 481 e rinvii].\nIn assenza di una documentazione che comprovi l’indigenza del richiedente, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va quindi respinta, non potendo questo giudice accertare la situazione economica del richiedente.\n8. Anche CO 2 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nel suo caso, i presupposti per la concessione del beneficio risultano invece adempiuti e la domanda va di conseguenza accolta.\n9. Tasse e spese di guistizia seguono la soccombenza. Viste le circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal loro prelievo. In ragione del parziale accoglimento del reclamo, CO 2 dovrà tuttavia versare a RE 1 adeguate ripetibili.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.\nL’incarto è retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________, che dovrà organizzare con sollecitudine le relazioni personali tra RE 1 e PI 1, con tempi e modalità che riterrà idonei a salvaguardare il benessere del minore.\n2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è respinta.\n3. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da CO 2 è accolta.\n4. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. CO 2 verserà a RE 1 fr. 300.00 a titolo di ripetibili.\n5. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}