{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-123_2013-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115926&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fec1945b6fe2e0f04d7ff5258cfdc956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritti di visita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:05", "Checksum": "44fec3b26a72882671c17ff0b2835501", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123\nRegesto:\nDiritti di visita\n\n\nUn ulteriore diritto di visita del padre si è quindi svolto come concordato il 21 novembre 2012. Il curatore si è così espresso (cfr. e-mail 28 novembre 2012 all’Autorità di protezione): “direi che è andato bene con un comportamento adeguato da parte di tutti”. Infine ha concluso sostenendo che “PI 1 non è ancora pronto ad accettare un diritto di visita regolare, così si è espresso, ciò che il padre invece vorrebbe. D’altra parte non è immaginabile che io possa essere presente tutte le volte che ci sarà il diritto di visita. Credo altresì che si potrà, senza forzare troppo PI 1, raggiungere piano piano l’obiettivo di un diritto di visita regolare”.\nIn data 7 dicembre 2012 l’Autorità di protezione ha fissato altri due incontri per il mese di dicembre, convocando le parti il 17 gennaio 2013. I due incontri non si sono mai svolti. Il 17 gennaio 2013 si è svolto presso l’Autorità di protezione un incontro tra le parti, presente il curatore. In tale occasione, entrambi i genitori hanno concordato sulla necessità di portare a termine il mandato peritale affidato alla dr.ssa B__________, così come sull’importanza fondamentale di una presa a carico anche del figlio da parte della stessa psicoterapeuta (cfr. “verbale dell’audizione” 17 gennaio 2013).\n4b. Con rapporto del 25 febbraio 2013, la dr.ssa B__________ ha spiegato quale fosse il programma di intervento e quanto ha concordato con le parti, ovvero di svolgere 5 incontri con ognuno dei tre membri della famiglia. L’obiettivo, secondo la perita, era di “trovare una capacità di comprensione maggiore sulle posizioni reciproche prese nel corso degli anni”. Essa ha invece espresso la volontà di non entrare nel merito dell’organizzazione dei diritti di visita, precisando “Ho espresso la mia posizione a tutte le parti: non sostengo un obbligo di DDV per PI 1; sostengo un approccio comprensivo e costante dei DDV che penso si possa portare avanti anche con il lavoro che sto svolgendo, che è per l’appunto un tentativo di promuovere un contatto più spontaneo e meno “ansiogeno” tra le parti, che dovrebbe aiutare madre, padre, figlio”.\n4c. Ora, come detto, l’autorità di protezione nella sua decisione sostiene che PI 1 avrebbe espresso un “atteggiamento di rifiuto” nei confronti del padre, confermato a più riprese dal curatore e verificato nell’audizione del ragazzo del 18 ottobre 2012. La dottoressa B__________ avrebbe invece precisato di “non sostenere un obbligo per PI 1 di incontrare il padre”.\nL’esercizio delle relazioni personali non è vincolato dal consenso del figlio. Nondimeno, dal momento in cui è capace di discernimento, un suo rifiuto chiaro e espresso liberamente deve essere preso in considerazione per eventuali limitazioni o la soppressione del diritto (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 691).\nA mente di questo giudice, nel caso in esame la volontà del minore non è dimostrata. Emerge invece dagli atti un ragazzo disorientato e in difficoltà, che va sostenuto e seguito dal curatore educativo e dai competenti servizi. La sospensione dei diritti di visita non si rivela pertanto una misura proporzionale e atta a risolvere il disagio espresso dal figlio. Ragion per cui la decisione impugnata va annullata.\n5. La fissazione del diritto di visita non può tuttavia avvenire come richiesto dal padre. Visto il contesto e la situazione che si è creata, considerato il lungo lasso di tempo in cui le relazioni personali sono rimaste sospese, occorrerà organizzare un riavvicinamento graduale (cfr. Meier/Stettler, op.cit., n. 727). Sarà l’Autorità di protezione a stabilire le modalità di ripresa degli incontri, e l’eventuale esigenza che si svolgano, almeno inizialmente, in luogo protetto, con i dovuti aiuti a PI 1.\n6. La richiesta del padre, espressa al considerando 8 del reclamo, di “ordinare d’ufficio” una verifica che attesti la sindrome di alienazione parentale, non può trovare accoglimento. Viste le considerazioni di cui sopra e l’esito del reclamo, un esame in tal senso non farebbe altro che ritardare l’evasione della procedura, ciò che non può essere considerato nell’interesse di PI 1.\n7. Giusta l’art. 117 CPC applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto di mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.\nIl reclamante ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A sostegno della sua richiesta ha sostenuto di non svolgere alcuna attività lucrativa e di vivere in Italia presso i suoi parenti, che provvedono al suo fabbisogno. Per dimostrare la sua indigenza ha richiamato gli incarti dell’Autorità di protezione, osservando che la domanda di assistenza giudiziaria è già stata accolta in prima istanza.\nCO 2 ha sostenuto invece che RE 1 non sarebbe indigente ed ha prodotto, allegato alla sua risposta, un biglietto da visita da cui risulta che egli svolgerebbe la funzione di “sales manager” presso la M__________, a V__________ (Como). Per dimostrare comunque il suo stato di indigenza, il reclamante ha quindi prodotto il “contratto di procacciamento d’affari” concluso con la ditta summenzionata, dal quale risulta che egli non è dipendente della medesima, bensì promuove la conclusione di contratti di vendita in maniera indipendente, con il diritto ad una provvigione. Delle provvigioni richieste, RE 1 ha trasmesso una copia."}