{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-123_2013-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115926&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fec1945b6fe2e0f04d7ff5258cfdc956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritti di visita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:05", "Checksum": "44fec3b26a72882671c17ff0b2835501", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123\nRegesto:\nDiritti di visita\n\n\n3. Il reclamante insorge contro i punti 1, 2 e 3 della decisione del 28 marzo 2013 dell’Autorità di protezione. Egli sostiene di non vedere il figlio da oltre due anni (reclamo, pag. 5) e che PI 1 sarebbe ormai vittima di una “evidente situazione di Sindrome di Alienazione Parentale (PAS)”. Rimprovera, tra le altre cose, all’Autorità di protezione di non adottare “provvedimenti coercitivi per assicurare le fondamentali relazioni tra padre e figlio”, rendendosi così responsabile di aver permesso alla madre di plagiare PI 1. Chiede quindi un ripristino dei diritti di visita ogni due fine settimana, con l'ordine – impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP – che essi si tengano dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 20.00. Inoltre, al considerando 8 del reclamo, chiede che sia ordinata “d’ufficio” una verifica che attesti la sindrome di alienazione parentale.\nDal canto suo, la madre sostiene invece che il diritto di visita va mantenuto sospeso alla luce del rapporto della dr.ssa B__________. Contesta pure che PI 1 soffra della PAS. Essa osserva invece che sarebbero gli atteggiamenti del padre a determinare l’opposizione del figlio ad incontrarlo.\nL’autorità di protezione rinvia alla documentazione agli atti, osservando unicamente che le decisioni adottate nel tempo sono state dettate dall’esigenza di agire con prudenza, viste le circostanze e un carattere del reclamante “marcatamente conflittuale”.\n4. Come detto, una sospensione dell’esercizio delle relazioni personali si giustifica quando ciò sia nell’interesse del figlio.\nNel caso in esame, l’Autorità di protezione motiva la sospensione delle relazioni personali con la volontà di PI 1 di non incontrare il padre e con il parere espresso dalla psicologa B__________ in data 25 febbraio 2013.\n4a. La volontà di PI 1 è stata approfondita in ossequio ad una decisione 8 febbraio 2012 con la quale l’Autorità di vigilanza sulle tutele aveva respinto un ricorso con il quale CO 2 contestava il ripristino delle relazioni personali tra PI 1 e suo padre, nel limite di un sabato ogni 15 giorni, dalle 9.00 alle 20.00. Nella sua decisione, l’Autorità di vigilanza aveva constatato che una chiara volontà di PI 1 di non vedere il padre non era stata dimostrata dalla madre. La suddetta autorità aveva poi ricordato che, “anche se PI 1 avesse detto di non voler vedere il padre, il suo parere, che deve certo essere considerato, non è decisivo, occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore o se l’esercizio dei diritti di visita incide negativamente sul suo bene (DTF 127 III 298)”. Infine, l’autorità aveva ritenuto che, dalle verifiche svolte in prima istanza, non emergeva “in alcun modo la necessità di una sospensione totale delle relazioni personali, semmai l’importanza di seguire in generale la situazione, questo sia in rapporto alla mamma che al papà (rapporto psicologico 27 aprile 2011 della Lic. Phil. D__________, psicologa e psicoterapeuta SITCC). Inoltre al ragazzo è stato affiancato un curatore, che saprà certamente sostenerlo e affiancarlo nell’ambito delle relazioni con il padre, intervenendo qualora dovessero rivelarsi nocive per il benessere di PI 1”.\nNei mesi successivi l’Autorità di protezione ha quindi richiesto un intervento del Servizio medico-psicologico al fine di orientare in merito a possibili passi da intraprendere per favorire i rapporti tra padre e figlio. Nel contempo, il curatore educativo ha potuto riferire quanto osservato negli incontri tra PI 1 e il genitore.\nIn data 20 giugno 2012 (cfr. e-mail alla psicologa E__________ del Servizio medico psicologico), CURA 1 ha comunicato che un incontro avvenuto il 13 giugno 2012 a casa del padre, al quale anch’egli era presente, “si è svolto in modo molto sereno e tranquillo. Si sono abbracciati più volte anche su iniziativa di PI 1. La mia impressione è che non ci fosse nulla di forzato negli atteggiamenti affettuosi reciproci”. In quell’occasione il padre “gli ha pure chiesto se era disposto ad andare a trovare i nonni e se aveva piacere di rivedersi con lui durante l’estate. Alle domande del papà PI 1 ha risposto affermativamente, risposte che poi ha confermato in seguito prima di rientrare a casa e dopo aver lasciato il papà. Rispetto a queste cose non c’è stata nessuna pressione o insistenza da parte del padre”.\nA seguito dell’audizione del minore del 16 ottobre 2012, con decisione 25 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha quindi ripristinato i diritti di visita del figlio con il padre, fissandone tre della durata di due ore, alla presenza del curatore. Da quanto emerge dagli atti un incontro si è svolto il 7 novembre 2012 e il figlio “ha comunicato al padre che non era intenzionato a rivederlo i mercoledì a seguire come stabilito dalla CTR, motivando questa sua decisione per il comportamento avuto dal padre nei confronti della madre quando, ad inizio settembre e senza essere autorizzato, si è presentato davanti a scuola per salutare il figlio e con la madre è trasceso insultandola e spintonandola, cose che PI 1 ha visto e sentito. PI 1 ha poi espresso il desiderio che in occasione di un prossimo incontro con il padre ci fosse anche la madre. Il padre si è subito detto d’accordo per cui si è pensato a mercoledì 21 novembre (data già programmata) per pranzare insieme” (cfr. e-mail 16 novembre 2012 del curatore educativo all’Autorità di protezione)."}