{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-123_2013-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115926&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fec1945b6fe2e0f04d7ff5258cfdc956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritti di visita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:05", "Checksum": "44fec3b26a72882671c17ff0b2835501", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123\nRegesto:\nDiritti di visita\n\n\nla suddetta decisione RE 1 è insorto con reclamo 18 aprile 2013, sostenendo che\nil figlio sarebbe vittima di sindrome di alienazione parentale ad opera della\nmadre. Egli chiede l’annullamento della decisione e il ripristino dei diritti di\nvisita ogni due fine settimana dalle 9.00 del sabato alle 20.00 della domenica,\ncon la comminatoria dell’art. 292 CP e una multa disciplinare di\nfr. 1'000.00 ogni mancato rispetto nell'adempimento dell’ordine, RE 1 postula,\ninoltre, di poter chiedere l’ausilio delle forze dell’ordine. Contestualmente,\nil reclamante ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nO. Con osservazioni 6 maggio 2013, l’Autorità di protezione ha evidenziato di aver agito con cautela a causa della situazione, ed in particolare della conflittualità tra i genitori, sfociata anche in procedimenti penali, come pure per l’esigenza di svolgere indagini mediche sul padre, visti i possibili danni residui di un trauma cranico.\nP. La madre ha presentato la propria risposta il 16 maggio 2013, contestando le tesi del padre e chiedendo di respingere il ricorso. Ella ha pure chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n2. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (BSK ZGB I, Schwenzer, n. 7 ad art. 273). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445, consid. 3c).\nNella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid. 2.2.1; 127 III 295, consid. 4a, 123 III 445, consid. 3b; sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, consid. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, consid. 7 i.f. e 12). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).\nIn virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare o sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ª ed., Ginevra-Losanna 2009, n. 709-710).\nIn base all’art. 274 cpv. 2 CCS, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La sospensione completa del diritto di visita deve restare l’ultima ratio (Meier/Stet-tler, op. cit., n. 726). Sebbene il testo dell’art. 274 cpv. 2 CC lasci credere che esistano quattro ipotesi nelle quali il diritto alle relazioni personali può essere rifiutato o ritirato, in realtà bisogna ammettere che ciò può essere richiesto solo se il bene del figlio è messo in pericolo: la norma ha per oggetto di proteggere il figlio, non di punire i genitori (Berner Kommentar, Hegnauer, n. 17 ss ad art. 274 CCS). Il bene del bambino può spesso essere salvaguardato con un diritto di visita sorvegliato o accompagnato. La presa di contatto con l’altro genitore deve essere sopportabile per il bambino e l’altro genitore. Ad ogni modo, occorre procedere soppesando i pro e i contro delle relazioni personali, e la sospensione delle relazioni sorvegliate deve farsi solo se pure in questo modo, non è possibile salvaguardare il bene dei bambini (Christa Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 1998 pag. 4 e 5).\nNel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di protezione del minore (CommFam Protection de l'adulte, Cottier, n. 15 ad art. 314 CC) – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1129)."}