{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-123_2013-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115926&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fec1945b6fe2e0f04d7ff5258cfdc956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritti di visita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:33:05", "Checksum": "44fec3b26a72882671c17ff0b2835501", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123\nRegesto:\nDiritti di visita\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 patr. da: PR 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda le relazioni personali con il figlio PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 18 aprile 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Dalla relazione tra CO 2 e RE 1 è nato PI 1, il __________ 2001. I genitori, inizialmente residenti in Italia, nel 2006 sono arrivati in Svizzera, a M__________. Il 23 marzo 2006 la Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato il contratto per l’obbligo di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali tra il padre e il figlio.\nB. A seguito della separazione dei genitori, avvenuta nel 2007, e dei loro rapporti conflittuali, l’Autorità di protezione si occupa da anni del minore.\nCon istanza 23 aprile 2010, RE 1 ha chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione, domandando in particolare una verifica sulle capacità genitoriali della madre e l’eventuale esigenza di adottare misure di protezione a favore del figlio. Ha pure chiesto di stabilire le relazioni personali con il figlio – facendo presente che dal mese di gennaio non ha praticamente più potuto incontrarlo – come pure una regolamentazione per le vacanze estive.\nC. Con decisione 11 giugno 2010, l’Autorità di protezione ha quindi stabilito quattro incontri durante i mesi di giugno e luglio, mentre con decisione del 20 luglio 2010 ha stabilito ulteriori dieci incontri nel mese di agosto fino a metà settembre 2010.\nD. Tramite decisione del 16 giugno 2010, l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Centro di Terapia Cognitiva e Comportamentale di __________ per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.\nE. Contemporaneamente, in data 17 settembre 2010, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa nominando quale curatore CURA 1 dell’Ufficio delle curatele (allora Ufficio del tutore ufficiale). Con decisione di medesima data ha stabilito ulteriori sei incontri, nei mesi di settembre e ottobre, tra PI 1 e il padre.\nF. Per un periodo il minore non ha più incontrato il papà. Con decisione 1° dicembre 2011, l’Autorità regionale di protezione __________ ha ripristinato le relazioni personali tra PI 1 e suo padre, nell’ordine di un sabato ogni 15 giorni, dalle ore 9.00 alle 20.00. Contro tale decisione è insorta CO 2, chiedendo l’annullamento della decisione, facendo valere che PI 1 non voleva vedere il papà, che non avrebbe offerto garanzie sufficienti per la presa a carico del figlio. In subordine la mamma di PI 1 ha chiesto che il diritto di visita avvenisse in forma sorvegliata. Con decisione 8 febbraio 2012 l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso.\nG. Un incontro tra padre e figlio è avvenuto il 13 giugno 2012 alla presenza del curatore educativo, dopo oltre un anno in cui i due non si erano visti.\nH. I genitori si sono incontrati il 13 settembre 2012 presso l’Autorità di protezione. Essi non hanno trovato un accordo bensì si sono impegnati ad aderire ad un percorso terapeutico/di mediazione, con una figura professionale designata dall’Autorità di protezione.\nCon decisione 11 ottobre 2012 l’Autorità ha quindi conferito mandato alla psicologa B__________ del Centro per l’età evolutiva di __________. La consulenza genitoriale di mediazione aveva l’obiettivo di ripristinare una comunicazione diretta tra i genitori, realizzando un progetto educativo condiviso per garantire al figlio relazioni stabili con entrambi e favorire il ripristino dei diritti di visita tra padre e figlio.\nI. Con decisione 25 ottobre 2012, l’Autorità di protezione ha ripristinato i diritti di visita tra RE 1 e il figlio PI 1, fissando tre incontri della durata di due ore nel mese di novembre 2012, alla presenza del curatore.\nPadre e figlio si sono quindi incontrati il 7 novembre 2012, quando PI 1 ha comunicato al padre di non essere intenzionato a rivederlo, se non alla presenza della madre. Il 21 novembre 2012 il ragazzo ha pertanto pranzato con entrambi i genitori e il curatore. Padre e figlio si sono accordati nel senso che il genitore ogni tanto avrebbe potuto andare a vederlo giocare a unihockey e che avrebbero potuto telefonarsi. Il curatore, riferendo l’esito dell’incontro all’Autorità di protezione, ha rilevato che a suo avviso, senza forzare il minore, sarebbe stato possibile raggiungere piano piano l’obiettivo di un diritto di visita regolare (cfr. e-mail 28 novembre 2012 ore 8:38).\nL. In data 7 dicembre 2012 l’Autorità di protezione ha fissato altri due incontri per il mese di dicembre, convocando le parti il 17 gennaio 2013. Gli incontri non hanno avuto luogo e in data 20 febbraio 2013 il padre ha presentato una richiesta per il ripristino delle relazioni personali.\nIn occasione della seduta del 17 gennaio 2013 presso l’Autorità di protezione, le parti si erano comunque accordate sulla necessità di portare a termine il mandato affidato alla psicologa B__________, che il 25 febbraio 2013 ha quindi presentato un primo rapporto.\nM. Con decisione 28 marzo 2013, l’Autorità di protezione ha momentaneamente sospeso i diritti di visita tra RE 1 e il figlio, garantendo tuttavia al padre il diritto di sentire il ragazzo al telefono una volta alla settimana. L’autorità di prima istanza ha pure stabilito che il diritto di visita sarà riesaminato sulla base dell’opinione della psicoterapeuta B__________, precisando che entro l’inizio dell’estate essa avrebbe dovuto essere in grado di informare in tal senso l’Autorità di protezione.\nN. Contro"}