Fanno poi riferimento a __________ e CURA 1, lamentando superficialità, lunghi periodi d'attesa alle loro richieste, risposte sbrigative ed evasive e modo di procedere approssimativo. Ora, non vi sono motivi plausibili per escludere la nomina della persona prescelta dall’autorità di protezione. Quest'ultima dispone per altro, come detto (sopra, consid. 4), di un ampio margine d'apprezzamento nel designare la persona che reputa più idonea. Tanto meno dagli atti emerge conferma di comportamenti tali da escludere il corretto adempimento del compito da parte della curatrice designata.