art. 32 LPamm). Tale facoltà non è per altro neppure prevista dalla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA). Secondo l'art. 31 LPMA, la ricusazione è infatti limitata ai membri dell'Autorità di protezione e della Camera di protezione. Nel caso in esame, la contestazione è invece da considerare semplicemente un’opposizione alla scelta della curatrice. Nella fattispecie i reclamanti non contestano in alcun modo le qualità della curatrice alla quale è stato affidato il mandato, bensì unicamente il rapporto di fiducia che sarebbe venuto a mancare a seguito dei precedenti contatti.