Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d'apprezzamento (CommFam protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5). 5. Contestando la nomina di CURA 1 a motivo, a loro dire, della mancanza di un rapporto di fiducia, in realtà i reclamanti non formulano una ricusa ai sensi dell’art. 47 CPC o dell’art. 32 LPamm come sostenuto dalla curatrice e dall’Ufficio delle curatele. Infatti tali norme riguardano “chi opera in seno a un’autorità giudiziaria” (cfr. art. 47 cpv. 1 CPC) o i “membri delle autorità amministrative” (cfr. art. 32 LPamm).