L’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d'apprezzamento (CommFam protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).