Il reclamo deve quindi essere trattato da questo giudice come un’opposizione alla persona della curatrice. 4. La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogià in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC. Ai sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. L’art. 401 cpv.