, Losanna e Ginevra 2009, p. 658 n. 1139). 3. Nelle proprie osservazioni l’Ufficio delle curatele, dopo aver passato in rassegna le norme applicabili, sostiene, a giusta ragione, che la curatela “contestata” è stata istituita “nel rispetto di quanto stabilito da una norma di legge” (cfr. pag. 4, a metà). Ora, sebbene i reclamanti pongano il dubbio sul “senso che può avere in questo momento l’istituzione di una curatela”, in realtà essi concludono “ricusando” la curatrice, ma non contestano la misura adottata. Il reclamo deve quindi essere trattato da questo giudice come un’opposizione alla persona della curatrice. 4.