L'art. 17 cpv. 1 LF-CCA prevede che se il minore è stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'autorità di protezione dei minori gli nomina senza indugio un curatore. Curatela che, ai sensi del quarto capoverso, decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell'entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua istituzione. L’autorità di protezione dei minori è quindi tenuta a nominare imperativamente al minore da adottare un curatore ai sensi dell’art. 308 CC (Meier/ M. Stettler, Droit de la filiation, 4ª ed., Losanna e Ginevra 2009, p. 658 n. 1139). 3.