Ai sensi dell’art. 23, “l’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta a pieno diritto negli altri Stati contraenti”. La legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ha lo scopo di disciplinare la procedura di accoglienza di un minore conformemente alla Convenzione e prevede provvedimenti per la protezione dei minori provenienti dall'estero che vengono accolti a scopo d'adozione da persone con dimora abituale in Svizzera (art. 1 LF-CAA). L'art. 17 cpv.