Secondo l’art. 264 CC, il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi. L’art. 268 CC prevede che l’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.