Con risposta 23 aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione sostiene che dalla documentazione agli atti non risultano elementi a giustificazione della contestazione dei reclamanti e chiede quindi di respingere il reclamo. L. Il 3 maggio 2013 l’Ufficio delle curatele ha presentato le proprie osservazioni chiedendo di respingere il reclamo di RE 1 e RE 2 ritenendo che non sono dati i presupposti per la “ricusa” di CURA 1. Considerato in diritto 1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv.