Con decisione 13 marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione ha istituito a PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 CC, nominando CURA 1 dell’Ufficio delle curatele che ha assunto anche la sorveglianza sull’affido. H. Tramite ricorso (recte reclamo) dell’11 aprile 2013, RE 1 e RE 2 si sono opposti alla nomina della curatrice CURA 1 sostenendo di non avere fiducia nella sua persona e chiedendone quindi la “ricusa”. I. Con risposta 23 aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione sostiene che dalla documentazione agli atti non risultano elementi a giustificazione della contestazione dei reclamanti e chiede quindi di respingere il reclamo.