{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-117_2013-07-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115925&nX40_KEY=4921753&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "307bed9a8ee7ac1904fbd54480512b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.07.2013 9.2013.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione curatela in vista di adozione, \"ricusa\" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:30", "Checksum": "2d340455c2cc38a67469fd85ce45bb5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.07.2013 9.2013.117\nRegesto:\nIstituzione curatela in vista di adozione, \"ricusa\" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice\n\n\nLa Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dalla Svizzera il 24 settembre 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2003 è stata pure ratificata dal Togo il 12 ottobre 2009 ed è entrata in vigore dal 1° febbraio 2010. Essa ha per oggetto di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori e infine di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione. Ai sensi dell’art. 23, “l’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta a pieno diritto negli altri Stati contraenti”.\nLa legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ha lo scopo di disciplinare la procedura di accoglienza di un minore conformemente alla Convenzione e prevede provvedimenti per la protezione dei minori provenienti dall'estero che vengono accolti a scopo d'adozione da persone con dimora abituale in Svizzera (art. 1 LF-CAA). L'art. 17 cpv. 1 LF-CCA prevede che se il minore è stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'autorità di protezione dei minori gli nomina senza indugio un curatore. Curatela che, ai sensi del quarto capoverso, decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell'entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua istituzione.\nL’autorità di protezione dei minori è quindi tenuta a nominare imperativamente al minore da adottare un curatore ai sensi dell’art. 308 CC (Meier/ M. Stettler, Droit de la filiation, 4ª ed., Losanna e Ginevra 2009, p. 658 n. 1139).\n3. Nelle proprie osservazioni l’Ufficio delle curatele, dopo aver passato in rassegna le norme applicabili, sostiene, a giusta ragione, che la curatela “contestata” è stata istituita “nel rispetto di quanto stabilito da una norma di legge” (cfr. pag. 4, a metà). Ora, sebbene i reclamanti pongano il dubbio sul “senso che può avere in questo momento l’istituzione di una curatela”, in realtà essi concludono “ricusando” la curatrice, ma non contestano la misura adottata. Il reclamo deve quindi essere trattato da questo giudice come un’opposizione alla persona della curatrice.\n4. La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogià in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC.\nAi sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.\nL’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d'apprezzamento (CommFam protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).\n5. Contestando la nomina di CURA 1 a motivo, a loro dire, della mancanza di un rapporto di fiducia, in realtà i reclamanti non formulano una ricusa ai sensi dell’art. 47 CPC o dell’art. 32 LPamm come sostenuto dalla curatrice e dall’Ufficio delle curatele. Infatti tali norme riguardano “chi opera in seno a un’autorità giudiziaria” (cfr. art. 47 cpv. 1 CPC) o i “membri delle autorità amministrative” (cfr. art. 32 LPamm). Tale facoltà non è per altro neppure prevista dalla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA). Secondo l'art. 31 LPMA, la ricusazione è infatti limitata ai membri dell'Autorità di protezione e della Camera di protezione.\nNel caso in esame, la contestazione è invece da considerare semplicemente un’opposizione alla scelta della curatrice.\nNella fattispecie i reclamanti non contestano in alcun modo le qualità della curatrice alla quale è stato affidato il mandato, bensì unicamente il rapporto di fiducia che sarebbe venuto a mancare a seguito dei precedenti contatti. Essi criticano dapprima l'operato dei “collaboratori” dell’Ufficio delle curatele che non si sarebbero, a loro dire, interessati sufficientemente alla loro procedura di adozione, né li avrebbero aiutati. Fanno poi riferimento a __________ e CURA 1, lamentando superficialità, lunghi periodi d'attesa alle loro richieste, risposte sbrigative ed evasive e modo di procedere approssimativo.\nOra, non vi sono motivi plausibili per escludere la nomina della persona prescelta dall’autorità di protezione. Quest'ultima dispone per altro, come detto (sopra, consid. 4), di un ampio margine d'apprezzamento nel designare la persona che reputa più idonea. Tanto meno dagli atti emerge conferma di comportamenti tali da escludere il corretto adempimento del compito da parte della curatrice designata. Per di più, trattandosi di un mandato di durata limitata nel tempo, i reclamanti non dovranno collaborare con la curatrice per un tempo indefinito.\n6. Visto quanto sopra il reclamo va respinto."}