{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-117_2013-07-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115925&nX40_KEY=4921753&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "307bed9a8ee7ac1904fbd54480512b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.07.2013 9.2013.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione curatela in vista di adozione, \"ricusa\" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:30", "Checksum": "2d340455c2cc38a67469fd85ce45bb5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.07.2013 9.2013.117\nRegesto:\nIstituzione curatela in vista di adozione, \"ricusa\" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’istituzione di una curatela in vista di adozione e la nomina della curatrice |\ngiudicando sul ricorso (recte: reclamo) dell’11 aprile 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 13 marzo 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. RE 1 e RE 2 sono genitori affidatari di PI 1, giunto dal Togo il 21 agosto 2012, in vista della sua adozione.\nNel 2003 e nel 2006 essi avevano già adottato due bambini provenienti dal Togo.\nB. La domanda di autorizzazione provvisoria per accogliere il bambino proveniente dal Togo è stata presentata già il 16 gennaio 2008. La stessa è stata concessa dall’Ufficio del tutore ufficiale (ora Ufficio delle curatele) il 9 febbraio 2009 e rinnovata il 3 marzo 2011.\nIl 26 marzo 2012 dal Togo è arrivata una proposta di adozione del minore. L’Ufficio del tutore ufficiale ha quindi trasmesso l’accettazione della proposta di adozione da parte della famiglia, che si è recata in Togo.\nC. PI 1 è giunto in Svizzera con i genitori adottivi il 21 agosto 2012.\nLa famiglia RE 1RE 2 ha dovuto far fronte a problemi burocratici a causa della mancanza di alcuni documenti.\nD. Con scritto di posta elettronica del 1 febbraio 2013, RE 1 ha informato CURA 1 di essersi rivolta all’Autorità di protezione per sapere quale fosse lo stato dell’incarto di PI 1, evidenziando come le sia stato riferito che nessun incarto era ancora arrivato (né prima né dopo il rientro dal Togo) e di conseguenza non era ancora stato nominato un curatore o tutore. Ha quindi rilevato di ritenere di non aver avuto alcun sostegno dall’Ufficio delle curatele e di considerare “arbitraria” a quel momento una visita a domicilio, non avendo CURA 1 ancora un mandato ufficiale.\nE. In data 7 febbraio 2013, CURA 1 ha informato la famiglia RE 1RE 2, tramite messaggio di posta elettronica (inviato pure all’Autorità di protezione), che a seguito di una riunione tenutasi quel giorno avrebbe potuto venire rilasciata l’autorizzazione per consentire di ottenere l’assegno famigliare e che sarebbe stata inoltrata la richiesta di nomina di un tutore per “i bambini” (in realtà il bambino, ndr.).\nF. Il 27 febbraio 2013 l’Ufficio delle curatele, informando che l’adozione di PI 1 da parte di RE 1 e RE 2 è stata decretata nel paese di origine del bambino, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di nominare un curatore ai sensi dell’art. 17 LF-CAA. Quale curatrice è stata proposta CURA 1 dell’Ufficio delle curatele.\nG. Con decisione 13 marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione ha istituito a PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 CC, nominando CURA 1 dell’Ufficio delle curatele che ha assunto anche la sorveglianza sull’affido.\nH. Tramite ricorso (recte reclamo) dell’11 aprile 2013, RE 1 e RE 2 si sono opposti alla nomina della curatrice CURA 1 sostenendo di non avere fiducia nella sua persona e chiedendone quindi la “ricusa”.\nI. Con risposta 23 aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione sostiene che dalla documentazione agli atti non risultano elementi a giustificazione della contestazione dei reclamanti e chiede quindi di respingere il reclamo.\nL. Il 3 maggio 2013 l’Ufficio delle curatele ha presentato le proprie osservazioni chiedendo di respingere il reclamo di RE 1 e RE 2 ritenendo che non sono dati i presupposti per la “ricusa” di CURA 1.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n2. Secondo l’art. 264 CC, il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.\nL’art. 268 CC prevede che l’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi."}