di conseguenza esso risulta intempestivo e irricevibile; che l’istanza di assistenza giudiziaria va rifiutata (art. 3 cpv. 3 LAG e art. 117 lett. b CPC su rinvio dell’art. 13 LAG), nella misura in cui appare immediatamente che l’iniziativa processuale è irricevibile (CPC Comm, Trezzini, ad art. 117 CPC pag. 467); che data la situazione e l’assenza d’intimazione del gravame, si rinuncia ad ogni prelievo di oneri processuali; che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv.