DTF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006, cons. 3.1); che in concreto la risoluzione dell’8 febbraio 2013 è pervenuta al legale in data 11 febbraio 2013 ed il reclamo in esame è stato inviato il 13 marzo 2013; che pertanto i 10 giorni per introdurre il reclamo erano manifestamente scaduti al momento dell’invio di quest’ultimo; di conseguenza esso risulta intempestivo e irricevibile; che l’istanza di assistenza giudiziaria va rifiutata (art. 3 cpv. 3 LAG e art. 117 lett.