la stessa non mette fine alla procedura: questo risulta sia dal testo del dispositivo appena citato sia dal fatto che sono stati ordinati ulteriori accertamenti; che di conseguenza il termine per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni (art. 445 cpv. 3 CC); che benché l’Autorità regionale di protezione abbia indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi giuridici, il legale della reclamante se ne sarebbe potuto rendere conto consultando le relative norme del Codice civile;