in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2); le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3); che per l’art. 314 cpv. 1 CC le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia alle procedure concernenti i minori; che in caso di urgenza particolare l’autorità di protezione può adottare delle misure supercautelari (art. 445 cpv. 2 CC), ossia senza sentire le parti, fissando loro un termine per esprimersi oppure convocandole all’udienza;