f n. 9 LOG); che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito; che per l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento.