{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-105_2013-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115928&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9d6030727614eaf2baaf92f58d8231a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.03.2013 9.2013.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Termine per impugnare una decisione cautelare, indicazione erronea nei rimedi giuridici, reclamante patrocinato, intempestività"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:42", "Checksum": "b451bca42c5fce0c5510bdc34dcc11a1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.03.2013 9.2013.105\nRegesto:\nTermine per impugnare una decisione cautelare, indicazione erronea nei rimedi giuridici, reclamante patrocinato, intempestività\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la custodia sul figlio |\ngiudicando sul reclamo del 13 marzo 2013 e sulla contestuale istanza di assistenza giudiziaria presentati da RE 1 contro la decisione emessa il 8 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nche PI 1, nato il 2002, è figlio di RE 1 e __________;\nche a far tempo dal 2002 l’allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità regionale di protezione (ARP) - di __________ si è occupata di adottare varie misure a protezione del minore;\nche mediante decisione supercautelare del 7 gennaio 2013 la summenzionata autorità ha privato la madre della custodia sul figlio, affidandolo alle cure del nonno materno, e al contempo l’ha convocata all’udienza del 10 gennaio 2013;\nche con risoluzione dell’8 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione ha confermato provvisoriamente la precedente decisione supercautelare, modificando i diritti di visita del minore con la madre;\nche quest’ultima ha impugnato la decisione 8 febbraio 2013, chiedendo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;\nConsiderato\nin diritto\nche l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC); così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG);\nche per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;\nche per l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1); in caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2); le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3);\nche per l’art. 314 cpv. 1 CC le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia alle procedure concernenti i minori;\nche in caso di urgenza particolare l’autorità di protezione può adottare delle misure supercautelari (art. 445 cpv. 2 CC), ossia senza sentire le parti, fissando loro un termine per esprimersi oppure convocandole all’udienza; dopodiché prende una nuova decisione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 445 CC N. 16; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pagg. 74-75, n.ri 1.184-1.187; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess, 2011, pag. 49 n.ri 105-107);\nche nell’evenienza concreta la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare del 7 gennaio 2013 e all’audizione della madre il 10 gennaio 2013;\nche ciò emerge anche dal tenore della decisione avversata che nel dispositivo n. 1 prevede che “La decisione supercautelare n. 2/2013 del 7 gennaio 2013 è provvisoriamente confermata in tutti i dispositivi, salvo la modifica seguente […]”;\nche, pertanto, si è in presenza di una decisione cautelare, sopravvenuta dopo la decisione inaudita parte e la conseguente udienza; la stessa non mette fine alla procedura: questo risulta sia dal testo del dispositivo appena citato sia dal fatto che sono stati ordinati ulteriori accertamenti;\nche di conseguenza il termine per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni (art. 445 cpv. 3 CC);\nche benché l’Autorità regionale di protezione abbia indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi giuridici, il legale della reclamante se ne sarebbe potuto rendere conto consultando le relative norme del Codice civile;\nche per giurisprudenza non\nè possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la\nparte o il suo avvocato\navrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge\n(DTF 5A_401/2007 del 29 agosto 2007, cons. 4.2 ; DTF 2A.344/2006 del 9 giugno\n2006, cons. 3.1);\nche in concreto la risoluzione dell’8 febbraio 2013 è pervenuta al legale in data 11 febbraio 2013 ed il reclamo in esame è stato inviato il 13 marzo 2013;\nche pertanto i 10 giorni per introdurre il reclamo erano manifestamente scaduti al momento dell’invio di quest’ultimo; di conseguenza esso risulta intempestivo e irricevibile;\nche l’istanza di assistenza giudiziaria va rifiutata (art. 3 cpv. 3 LAG e art. 117 lett. b CPC su rinvio dell’art. 13 LAG), nella misura in cui appare immediatamente che l’iniziativa processuale è irricevibile (CPC Comm, Trezzini, ad art. 117 CPC pag. 467);\nche data la situazione e l’assenza d’intimazione del gravame, si rinuncia ad ogni prelievo di oneri processuali;"}