che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). In concreto si può ritenere che la reclamante sia indigente. Trattandosi inoltre di una modifica importante della situazione personale sia di RE 1 che della figlia, non si può dire che il gravame fosse privo di possibilità di successo, nel senso che una persona agiata avrebbe rinunciato a ricorrere per i costi che la procedura avrebbe potuto comportare. Di conseguenza l’istanza può essere accolta. 7. Visto quanto sopra, il reclamo è respinto.