Non spetta all’autorità di protezione disciplinare l’assetto delle relazioni personali, bensì al tutore medesimo, sempre in virtù dell’art. 327c cpv. 1 CC. Non si giustifica di approfondire la tematica in questa sede, ferma restante la possibilità della reclamante di inoltrare le proprie richieste specifiche direttamente al tutore. Pure su questo punto il reclamo si avvera privo di fondamento. 6. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG);