A questo proposito occorre ribadire il principio secondo cui i costi di trasferta sono di regola a carico dell’avente diritto alle relazioni personali, senza che ciò giustifichi una riduzione dei contributi di mantenimento (BSK-ZGB I, I. Schwenzer, n. 20 ad art. 273 CC). Sempre a proposito di relazioni personali occorre comunque evidenziare che, tra i compiti del tutore, vi è pure quello di favorire le relazioni personali con la madre (dispositivo della decisione, punto 3). Non spetta all’autorità di protezione disciplinare l’assetto delle relazioni personali, bensì al tutore medesimo, sempre in virtù dell’art. 327c cpv.