Il gravame critica, per finire, la decisione nella misura in cui non propone un assetto di relazioni personali con la madre. È purtroppo triste constatare come nemmeno la madre ne propone uno, limitandosi ad affrontare il tema dei costi di trasferta “che dovranno essere accollati alla famiglia affidataria visto che la stessa dispone dei mezzi finanziari per assumerseli” (reclamo lett. L pag. 6). A questo proposito occorre ribadire il principio secondo cui i costi di trasferta sono di regola a carico dell’avente diritto alle relazioni personali, senza che ciò giustifichi una riduzione dei contributi di mantenimento (BSK-ZGB I, I. Schwenzer, n. 20 ad art. 273 CC).