” (rapporto 27 giugno 2011 pag. 5). A motivo di quanto sopra, ritenuto inoltre che la custodia di diritto su PI 1 permane presso l’Autorità di protezione, che pure il tutore resta in carica e ha il compito di sorvegliare la situazione e di mantenere i contatti con i Servizi sociali americani, non appare necessario procedere con un ulteriore approfondimento della situazione. La decisione non ha carattere definitivo, l’inserimento di PI 1 dovrà essere nuovamente verificato. Il tentativo della reclamante di sovvertire la decisione è vano pure su questo punto. 4. RE 1 afferma poi che PI 1 non ha mai espresso il desiderio di partire. La perizia del lic.