Infatti, la mamma RE 1 si oppone alla partenza, mentre il papà CO 2 è favorevole, così come il tutore (osservazioni 12 ottobre 2012 tutore/CTR). Perciò, quand’anche il tutore avesse deciso il trasferimento di PI 1 senza il concorso dell’Autorità di protezione – ciò che, secondo le disposizioni di cui sopra, e il vigente nuovo diritto, forse sarebbe stato legittimato a fare – la sua decisione sarebbe stata avallata solo da una delle due parti, cioè dal padre, rendendo necessaria comunque la decisione dell’Autorità di protezione, in virtù dell’art. 419 CC. Dal profilo formale nulla osta quindi all’esame della fattispecie da parte dello scrivente giudice.