In singoli casi, a seconda della situazione si giustifica di sottoporre all’autorizzazione dell’autorità di protezione talune decisioni. Vi sono “motivi gravi” unicamente quando, considerata l’importanza o l’alto rischio legato ad una determinata operazione, la decisione del solo tutore metterebbe seriamente in pericolo gli interessi e il bene del pupillo (OFK-ZGB-Fassbind, art. 417 N. 1, in BSK Erw.Schutz- U. Vogel, n. 40 ad art. 417 CC). Può pertanto apparire giustificato l’intervento dell’autorità di protezione nel caso di una situazione contesa, per rappresentare al meglio gli interessi del pupillo o per un ulteriore controllo in una decisione concernente un affare complesso.