Il nuovo diritto di protezione degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, applicabile ai minori per il rinvio di cui all’art. 327c cpv. 2 CC, non prevede più la necessità di tale consenso (art. 416 CC; CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, art 416 CC n. 3). Tuttavia, in base all’art. 417 CC, per motivi gravi l’autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi. L’art. 417 CC completa la lista delle autorizzazioni prevista all’art. 416 CC. In singoli casi, a seconda della situazione si giustifica di sottoporre all’autorizzazione dell’autorità di protezione talune decisioni.