Il tutore nominato [omissis] per supplire la carenza d’autorità parentale, decide liberamente del luogo e dei modi di presa a carico del bambino, il concorso delle autorità di tutela non essendo previsto dalla legge (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra 2009, pag. 476 n. 805) Secondo l'art. 421 n. 14 vCC, tuttavia, il tutore necessitava del consenso dell’autorità, quando il cambiamento del luogo di presa a carico del pupillo, coincideva con un cambiamento di domicilio. Il nuovo diritto di protezione degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, applicabile ai minori per il rinvio di cui all’art. 327c cpv.