Essa ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al proprio gravame, come pure l'ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. H. CO 2 ha formulato osservazioni 29 marzo (concernente l’effetto sospensivo) e 11 aprile 2013 (sul merito del gravame), chiedendone la reiezione. I. Con decisione 4 aprile 2013 lo scrivente presidente della Camera di protezione ha accordato effetto sospensivo al gravame. Considerato in diritto 1. Il reclamo, tempestivo e inoltrato da persona legittimata a ricorrere, può essere esaminato nel merito dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv.