l’autorità ha stabilito che: “la custodia parentale di diritto permane all’Autorità regionale di protezione mentre la custodia parentale di fatto è trasferita ai coniugi T__________, Florida dove viene collocata e andrà a vivere la minore PI 1 e ciò in attesa di poter verificare l’effettiva buona riuscita del trasferimento.” Alla decisione, con rettifica del 21 febbraio 2013, è stato dato effetto immediatamente esecutivo. G. In data 18 marzo 2013 RE 1 ha interposto reclamo contro la predetta decisione. Essa ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al proprio gravame, come pure l'ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.