{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-104_2013-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115863&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fba57fb4da4ee11fffb1074cd26500c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.05.2013 9.2013.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affidamento di una minore (i cui genitori sono stati privati dell’autorità parentale e della custodia) agli zii domiciliati negli USA; autorizzazione al trasferimento, consenso dell’autorità di protezione agli atti del tutore; vecchio e nuovo diritto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:48", "Checksum": "fb258c7a612e15d629621bf1fb39afc3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.05.2013 9.2013.104\nRegesto:\nAffidamento di una minore (i cui genitori sono stati privati dell’autorità parentale e della custodia) agli zii domiciliati negli USA; autorizzazione al trasferimento, consenso dell’autorità di protezione agli atti del tutore; vecchio e nuovo diritto\n\n\n3. RE 1 reputa inoltre che non sia stata sufficientemente approfondita la questione della nascita di un figlio nel nucleo famigliare degli zii. A suo modo di vedere questa questione avrebbe dovuto comportare un approfondimento peritale ulteriore da parte dei servizi sociali americani.\nA questo proposito occorre tuttavia specificare che, benché già da tempo consapevoli dell’arrivo di un figlio (e-mail del 5 ottobre 2011 di K__________ T__________ a TU 1 e A__________) i signori T__________ sono sempre rimasti molto fermi nel confermare il desiderio di avere PI 1 nel loro nucleo famigliare (perizia del lic. psic. L__________, pag. 11).\nNel rapporto sociale americano si scrive che “K__________ e B__________ T__________ sembrano essere una coppia orientata sulla famiglia. Il loro stile di vita è tale che l’arrivo di PI 1 sarebbe organizzato bene e con cura. Sulla base delle osservazioni, colloqui, rapporti, referenze e documenti legali, K__________ e B__________ T__________ si presentano come due persone resistenti, emotivamente stabili e ben coscienti di ciò che un genitore deve dare e trasmettere ad un bambino.” (rapporto 27 giugno 2011 pag. 5).\nA motivo di quanto sopra, ritenuto inoltre che la custodia di diritto su PI 1 permane presso l’Autorità di protezione, che pure il tutore resta in carica e ha il compito di sorvegliare la situazione e di mantenere i contatti con i Servizi sociali americani, non appare necessario procedere con un ulteriore approfondimento della situazione. La decisione non ha carattere definitivo, l’inserimento di PI 1 dovrà essere nuovamente verificato. Il tentativo della reclamante di sovvertire la decisione è vano pure su questo punto.\n4. RE 1 afferma poi che PI 1 non ha mai espresso il desiderio di partire.\nLa perizia del lic. psic. L__________ affronta questo tema senza remore, fornendo una spiegazione chiara. Intravvede le comprensibili paure legate ad una scelta di questo tipo, ma evidenzia pure gli aspetti positivi dell’affidamento alla zia in un contesto di stabilità e adeguatezza, supportato dal desiderio e dall’investimento affettivo (pag. 16). Con tutti questi elementi il reclamo non si confronta. Esso inoltre non considera il fatto che, la decisione non spetta alla minore. Essendo stata opportunamente sentita, essa ha affermato di volersi rimettere alla decisione dell’autorità di protezione. PI 1 ha in particolare pure soggiunto di essere sicura che l'autorità di protezione ”saprà prendere la decisione giusta per lei.” (verbale d’udienza del 5 novembre 2012) Non si tratta comunque di una decisione a carattere irreversibile.\nVisto quanto sopra le censure devono essere nuovamente respinte.\n5. Il gravame critica, per finire, la decisione nella misura in cui non propone un assetto di relazioni personali con la madre.\nÈ purtroppo triste constatare come nemmeno la madre ne propone uno, limitandosi ad affrontare il tema dei costi di trasferta “che dovranno essere accollati alla famiglia affidataria visto che la stessa dispone dei mezzi finanziari per assumerseli” (reclamo lett. L pag. 6). A questo proposito occorre ribadire il principio secondo cui i costi di trasferta sono di regola a carico dell’avente diritto alle relazioni personali, senza che ciò giustifichi una riduzione dei contributi di mantenimento (BSK-ZGB I, I. Schwenzer, n. 20 ad art. 273 CC).\nSempre a proposito di relazioni personali occorre comunque evidenziare che, tra i compiti del tutore, vi è pure quello di favorire le relazioni personali con la madre (dispositivo della decisione, punto 3). Non spetta all’autorità di protezione disciplinare l’assetto delle relazioni personali, bensì al tutore medesimo, sempre in virtù dell’art. 327c cpv. 1 CC.\nNon si giustifica di approfondire la tematica in questa sede, ferma restante la possibilità della reclamante di inoltrare le proprie richieste specifiche direttamente al tutore. Pure su questo punto il reclamo si avvera privo di fondamento.\n6. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).\nOccorre che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).\nIn concreto si può ritenere che la reclamante sia indigente. Trattandosi inoltre di una modifica importante della situazione personale sia di RE 1 che della figlia, non si può dire che il gravame fosse privo di possibilità di successo, nel senso che una persona agiata avrebbe rinunciato a ricorrere per i costi che la procedura avrebbe potuto comportare. Di conseguenza l’istanza può essere accolta.\n7. Visto quanto sopra, il reclamo è respinto. Non si prelevano tasse né spese di giustizia, non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. L’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.\n3. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.\n4. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}